Un passo carrabile, o passo carraio, è un accesso da una strada pubblica a un'area privata (cortili, autorimesse o parcheggi) adatta per far stazionare o circolare veicoli.
Sono accessi (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22):
- le immissioni di una strada privata su una strada a uso pubblico
- le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
Davanti ai passi carrabili è vietata la sosta dei veicoli, come definito dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 158, com. 2.
Per aprire degli accessi carrabili occorre ottenere l'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22, Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, artt. 44,45 e 46 e Decreto del consiglio provinciale del 30/05/2022, n.21, artt.19, 19bis, 19ter, 20)
Gli accessi carrabili devono essere realizzati nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente: se per realizzarlo è necessario eseguire opere edilizie, occorre quindi prima ottenere il titolo abilitativo edilizio previsto.
Può chiedere l'apertura di un passo carrabile il proprietario o i proprietari dell’immobile sul quale insiste l’accesso carrabile (nel caso di comproprietà la domanda deve essere presentata a nome di tutti i comproprietari con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta da tutti i comproprietari in cui deve essere nominato un unico soggetto referente a cui intestare il provvedimento).
Tutti i passi carrabili devono avere le seguenti caratteristiche (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, artt. 44,45 e 46 e Decreto del consiglio provinciale del 30/05/2022, n.21, artt.19, 19bis, 19ter, 20):
- nei centri abitati bisogna essere distanti almeno 12 metri dalle intersezioni e essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita mentre fuori dai centri abitati devono essere rispettate le distanze indicate nel Decreto del consiglio provinciale del 30/05/2022, n.21, artt.19, 19bis, 19ter, 20
- consentire l'accesso a un'area laterale che sia adatta per far stazionare e circolare veicoli
- prevedere un'adeguata separazione dall'entrata pedonale, soprattutto se l'accesso è particolarmente trafficato
- favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale, se l'accesso dei veicoli avviene direttamente dalla strada. L'eventuale cancello dovrà essere arretrato per consentire la sosta di un veicolo che attende di entrare. L'eventuale cancello dovrà essere arretrato per consentire la sosta di un veicolo che attende di entrare.
Approfondimenti
Gli accessi possono essere di due tipi:
- accessi che prevedono una modifica del piano stradale per facilitare l'ingresso dei veicoli all'area privata, i passi carrabili veri e propri
- accessi a raso, cioè senza alcun manufatto e intervento sulla sede stradale.
I proprietari di un accesso a raso possono chiedere divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale. L'accettazione della domanda è subordinata alla relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
Il cartello di passo carrabile deve avere (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 120):
- dimensioni pari a 45x25 cm (normale) o 60x40 cm (maggiorato)
- in alto, l'indicazione dell'ente proprietario della strada che ha rilasciato l'autorizzazione e, in basso, il numero e l'anno del rilascio. Senza questi dati il segnale è inefficace.
Di norma, il cartello deve essere installato parallelamente all'asse della strada, su porte o cancelli.
L'installazione e la manutenzione del cartello sono a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
Se si deve accedere temporaneamente ad aree private, come nel caso di cantieri o fiere, è possibile chiedere l'autorizzazione per aprire un passo carrabile provvisorio (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46, com. 5).
In questo caso occorre rispettare, per quanto possibile, le caratteristiche previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, artt. 44,45 e 46 e dal Decreto del consiglio provinciale del 30/05/2022, n.21, artt.19, 19bis, 19ter, 20). Se non possono essere osservate le distanze dall'intersezione, occorre installare idonea segnalazione di pericolo.
Il divieto di sosta in prossimità del passo carrabile comporta una occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli.
L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale da effettuare prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835) e per i nulla osta il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal rilascio della concessione o dell’autorizzazione da parte del Comune competente come previsto dall'articolo 26 del codice della strada.
La domanda di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
Consulta la tariffa approvata con delibera del 17/06/2022, n. 38
In Provincia di Lucca …
Le domande effettuate relative alle attività produttive devono obbligatoriamente transitare tramite i SUAP competenti per territorio ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica del 07/09/2010, n. 160 e successive modifiche e integrazioni